CODICE DEONTOLOGICO
PER IL PUBBLICO
AMMINISTRATORE
Il presente
Codice deontologico per il pubblico amministratore rappresenta il
concreto punto di approdo
di almeno tre distinti ma convergenti principi:
I) Principio della massima Trasparenza a
garanzia della rapida individuazione dei sintomi di
interferenze perniciose per i valori costituzionali di legalità, buon andamento ed
imparzialità della Pubblica Amministrazione.
Plutarco
narra che Livio Druso promise dieci talenti ad un artigiano per rendere
interamente trasparente
la propria casa al fine di far vedere ai cittadini come vivesse.
Al potere
comunque correlato ad una pubblica funzione occorre accompagnare, ovviamente senza
eccedere in ossessive e fuorvianti esasperazioni, un puntuale “obbligo di far
sapere” che è efficace
deterrente contro nocive interferenze ed è indispensabile premessa di ogni
oculato giudizio
degli amministrati.
II) Principio dell’Etica quale
permanente motivazione di proficui comportamenti in termini di efficienza pubblica ed efficacia sociale
evitando sempre possibili condotte egoistiche e
perniciose.
In economia
la teoria dei giochi – ad
esempio il classico
c.d. “dilemma del
prigioniero”- ha dimostrato
evidentemente come il rispetto dei patti deontologici per gli associati sia
comunque preferibile,
alla lunga, anche per l’associato che, ritenendo più conveniente un
comportamento scorretto,
si illude per un momentaneo vantaggio ma alla fine comunque ne trae nocumento;
in tal senso
anche le preziose analisi di Gary Becker, Premio Nobel per l’Economia 1992.2
III) Principio della rilevanza del
“sembrare” che per la pubblica opinione nonché per il prestigio della Pubblica
Amministrazione è sovente equiparabile all’ “essere”.
Nelle “Norme
generali di condotta per l’autonomia locale in Gran Bretagna” è chiaramente espressa la
seguente illuminante affermazione:
“Non è
sufficiente evitare l’effettiva scorrettezza. Dovrete in ogni momento evitare
anche qualsiasi
occasione di sospetta condotta scorretta e qualsiasi condotta che tale possa
apparire”.
Nell’Executive
Order, entrato in vigore negli Stati Uniti il 3 febbraio del 1993, l’ultimo e quattordicesimo
enunciato statuisce la necessità di “evitare qualsiasi azione che crei
l’apparenza di violare
la legge o i criteri etici”.
Non può
sfuggire la saggezza di tali imperativi per i pubblici amministratori.