ETICA


CODICE DEONTOLOGICO
PER IL PUBBLICO AMMINISTRATORE

Il presente Codice deontologico per il pubblico amministratore rappresenta il concreto punto di approdo di almeno tre distinti ma convergenti principi:
I) Principio della massima Trasparenza a garanzia della rapida individuazione dei sintomi di interferenze perniciose per i valori costituzionali di legalità, buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione.
Plutarco narra che Livio Druso promise dieci talenti ad un artigiano per rendere interamente trasparente la propria casa al fine di far vedere ai cittadini come vivesse.
Al potere comunque correlato ad una pubblica funzione occorre accompagnare, ovviamente senza eccedere in ossessive e fuorvianti esasperazioni, un puntuale “obbligo di far sapere” che è efficace deterrente contro nocive interferenze ed è indispensabile premessa di ogni oculato giudizio degli amministrati.
II) Principio dell’Etica quale permanente motivazione di proficui comportamenti in termini  di efficienza pubblica ed efficacia sociale evitando sempre possibili condotte egoistiche e perniciose.
In economia la teoria dei giochi  –  ad  esempio  il  classico  c.d.  “dilemma  del  prigioniero”-  ha dimostrato evidentemente come il rispetto dei patti deontologici per gli associati sia comunque preferibile, alla lunga, anche per l’associato che, ritenendo più conveniente un comportamento scorretto, si illude per un momentaneo vantaggio ma alla fine comunque ne trae nocumento; in tal senso anche le preziose analisi di Gary Becker, Premio Nobel per l’Economia 1992.2
III) Principio della rilevanza del “sembrare” che per la pubblica opinione nonché per il prestigio della Pubblica Amministrazione è sovente equiparabile all’ “essere”.
Nelle “Norme generali di condotta per l’autonomia locale in Gran Bretagna” è chiaramente espressa la seguente illuminante affermazione:
“Non è sufficiente evitare l’effettiva scorrettezza. Dovrete in ogni momento evitare anche qualsiasi occasione di sospetta condotta scorretta e qualsiasi condotta che tale possa apparire”.
Nell’Executive Order, entrato in vigore negli Stati Uniti il 3 febbraio del 1993, l’ultimo e quattordicesimo enunciato statuisce la necessità di “evitare qualsiasi azione che crei l’apparenza di violare la legge o i criteri etici”.


Non può sfuggire la saggezza di tali imperativi per i pubblici amministratori.